Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord
Art. 19
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE DI MIGLIORE FAVORE
In vigore dal 29 ott 1960
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE
DI MIGLIORE FAVORE
Le disposizioni del presente contratto che regolano i minimi di paga e l'indennità di contingenza si considerano inscindibili, nell'ambito di ciascuna delle due voci (minimi di paga e contingenza).
Eventuali regolamentazione concordate su ciascuna di dette voci, più favorevoli ai lavoratori, rimangono in vigore, fermo restante quanto stabilito all' circa gli assorbimenti e conguagli reciproci tra retribuzione e contingenza.
Le organizzazioni sindacali del lavoratori interessati hanno facoltà entro 20 giorni dalla data del presente accordo di esercitare diritto di opzione, per la disciplina di ciascuna voce secondo il presente contratto, o per quella esistente, o di concordare quegli adattamenti che risultassero necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-19