Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 18

FRAZIONAMENTO DELLE CONTINGENZE

In vigore dal 29 ott 1960
Le indennità di contingenza si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad otto ore od al maggiore orario contrattuale proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuano lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.). Per ogni ora di lavoro straordinerio sarà aggiunta alla paga base, maggiorata dalle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennità di contingenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-18

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