Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 15

PEREQUAZIONE DELLE CONTINGENZE BASI

In vigore dal 29 ott 1960
Le contingenze di fatto superiori a lire 107 per lo uomo di età superiore ad anni 20 ed in proporzione per gli altri raggruppamenti per sesso e per età saranno ridotte di un importo corrispondente all'aumento di salario conseguito dai lavoratori per effetto del presente contratto. L'eventuale residuo delle contingenze di cui al comma precedente, come pare tutte le altre eccedenze delle contingenze di fatto rispetto a quelle risultanti dal presente accordo () saranno assorbite dalle eventuali successive variazioni in aumento di tali ultime contingenze. In caso di variazioni in meno del numero indice, detti residui ed eccedenze saranno ridotte delle stesse cifre assolute applicate in detrazione della contingenza. Nelle località in cui le contingenze siano superiori al limite indicato al primo comma del presente articolo e siano espressamente comprensive di quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia, le associazioni territoriali competenti provvederanno a discriminare dette quote. Tali quote non sono suscettibili di assorbimento e seguiranno il trattamento delle altre quote suppletive per capi famiglia e per familiari a carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-15

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