Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 10

CONTINGENZA DONNE E MINORI

In vigore dal 29 ott 1960
La misura della indennità di contingenza per le donne e per gli uomini di età inferiore, agli anni 20 sarà commisurata all'indennità di contingenza base stabilita per l'uomo di età superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti: uomo di età superiore ad anni 20................ 100% uomo di età fra i 18 e i 20 anni................ 90% uomo di età fra i 16 e i 18 anni................ 75% uomo di età inferiore ai 16 anni................ 50% donna di età superiore ai 20 anni................ 87% donna di età fra i 18 e i 20 anni................ 70% donna di età fra i 16 e i 18 anni................ 63% donna di età inferiore ai 16 anni................ 50% Le contingenze derivanti dall'applicazione delle predette percentuali avranno applicazione dal 1 gennaio. Le frazioni di indennità giornaliera di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-10

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