Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 8

COTTIMI

In vigore dal 29 ott 1960
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo atto individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2ª comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avrà diritto al mantenimento dello utile di cottimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-8

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