Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 6

LAVORI DISCONTINUI

In vigore dal 29 ott 1960
Per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Per tali lavoratori le organizzazioni sindacali di categoria si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-6

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