Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 4

DONNE E MINORI

In vigore dal 29 ott 1960
I minimi di paga base per le donne di età superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo: dell'operaio qualificato per la 1ª categoria; del manovale specializzato per la 2ª categoria; del manovale comune per la 3ª categoria; con la riduzione percentuale del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (A, B, C,) ferme restando le percentuali più favorevoli normalmente stabilite. I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti: manovali specializzati dai 18 ai 20 anni 10 % manovali specializzati dai 16 ai 18 anni 30 % manovali comuni dai 18 ai 20 anni....... 10 % manovali comuni dai 16 ai 18 anni....... 30 % Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne di età fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti. Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si farà riferimento: per le donne fra i 16 e 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni alle categorie 2ª e 3ª; per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-4

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