Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord
Art. 4
4 / 63DONNE E MINORI
In vigore dal 29 ott 1960
I minimi di paga base per le donne di età superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo:
dell'operaio qualificato per la 1ª categoria;
del manovale specializzato per la 2ª categoria;
del manovale comune per la 3ª categoria;
con la riduzione percentuale del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (A, B, C,) ferme restando le percentuali più favorevoli normalmente stabilite.
I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti:
manovali specializzati dai 18 ai 20 anni 10 %
manovali specializzati dai 16 ai 18 anni 30 %
manovali comuni dai 18 ai 20 anni....... 10 %
manovali comuni dai 16 ai 18 anni....... 30 %
Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne di età fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti.
Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si farà riferimento: per le donne fra i 16 e 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni alle categorie 2ª e 3ª; per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-4