Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord
Art. 20
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO
In vigore dal 29 ott 1960
I minimi di paga di cui al presente accordo assorbono, fino alla concorrenza del loro importo i maggiori guadagni di cottimo nonché tutti gli eventuali soprassoldi, premi mancati cottimi, consolidati cottimi, elargizioni continuative, adeguamenti, indennità carovita, ecc. in atto.
Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni, già concesse individualmente per riconosciuti meriti entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifre assolute già concesse Individualmente saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini; di lire 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di lire 1, per le donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori a 16 anni.
L'eccedenza sarà mantenuta per il 60 per cento della stessa.
S'intendono pertanto assorbite dalle nuove paghe basi quelle maggiori condizioni collettivamente concesse di fatto o per effetto di precedenti contratti nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori.
I nuovi minimi di paga sono comprensivi della maggiorazione del 2 per cento di cui all' decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 e delle indennità di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-20