Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo I

Art. 2

INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI

In vigore dal 29 ott 1960
Gruppo Zero. - Appartengono al gruppo Zero tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente più favirevole di quelle del gruppo A. Gruppo A. - Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti escluse le sottocategOrie e specializzazioni che tradizionalmentee abbiano contratti più favorevoli. Gruppo B. - Gomma, e conduttori elettrici. Concia: riduzione 4,80 per cento rispetto al gruppo A. Gruppo C. - Fabbricazione della carta, (vedasi allegato n. VI). Spazzole e pennelli. Confezioni in serio. Bottoni, fibbie. Bigiotterie. Ceramica, industriale (esclusa la ceramica artistica). Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione del 5 per cento rispetto al gruppo B. L'incasellamento nei singoli gruppi merceologici di categoria non espressamente considerati e che non formi già materia degli appositi accordi intervenuti tra le associazioni nazionali competenti (chimici, tessili, estrattive e carta) riportati negli allegati: II, III, IV e V della presente convenzione. verrà effettuato mediante intese fra le associazioni territoriali previo eventuale coordinamento delle associazioni nazionali di categoria. Le associazioni nazionali dei datori di lavorio e dei lavoratori che fossero d'accordo nel trattare il coordinamento predetto ne daranno immediata comunicazione alle Confederazioni ed alle associazioni territoriali Trascorsa data del 15 giugno senza che siano intervenuti accordi nazionali l'incassellamento sarà effettuato dalle associazioni territoriali. (Vedasi chiarimento a verbale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-2

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