Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo I

Art. 6

APPRENDISTI

In vigore dal 29 ott 1960
L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova del capolavoro, ed, in caso di risultato positivo, avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria. L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro, riceverà la paga dell'operaio qualificato con la. riduzione del 10 per cento, finche non avrà superato con esito positivo la prova prescritta. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, le retribuzioni medesime saranno calcolate, applicando la preesistente proporzione rispetto al livelli salari fissati dai presente accordo per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passerà, terminato l'apprendistato. Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a ottimo si applicano le disposizioni previste per le altre categorie di cottimisti. (Vedasi chiarimento a verbale).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-6

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