Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 10
CONTINGENZA DONNE E MINORI
In vigore dal 29 ott 1960
La misura della Indennità di contingenza per le donne e per gli uomini di età inferiore agli anni 20 sarà commisurata all'indennità di contingenza base, stabilita per l'uomo di età superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti:
uomo di età superiore ad anni 20................ 100% uomo di età tra i 18 e i. 20 annti............... 90% uomo di età tra i 16 e i 18 anni................ 75% uomo di età inferiore ai 16 anni................ 50% donna di età superiore ai 20 anni................ 87% donna di età tra i 18 e i 20 anni................ 70% donna di età tra i 16 e i 18 anni................ 63% donna di età inferiore ai 16 anni................ 50%
Le frazioni di indennità giornaliere di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-10