Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo I

Art. 15

NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE

In vigore dal 29 ott 1960
I numeri indici di cui sopra saranno determinati le base alle modalità tecniche di cui al citato allegate I, prendendosi per indice pari al 100 per cento quello al 1 gennaio 1940, riferito al. costo medio nel bilancio familiare - quale definito nell'allegato predetto - nel mese di dicembre 1945. Il numero indice al 1 luglio 1946 sarà analogamente rilevato in base ai valori per il periodo 16 marzo-15 giugno 1946. Il numero indice al 1 ottobre sarà rilevato in base ai dati medi del periodo 16 giugno 1946-15 settembre 1946 e così di seguito. Il numero indice sarà unico per l'intero ambito di ciascuna provincia, e sarà calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorità in materia statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-15

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