Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo I

Art. 16

APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In vigore dal 29 ott 1960
APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennità di contingenza (cioè dell'importo da corrispondersi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di: per i lavoratori di età superiore agli anni 20, coefficiente 2; per le lavoratrici di età superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di età inferiore agli anni 20, coefficiente 1,75. Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sarà variata rispettivamente dei 2 per cento e 1,75 per cento indennità di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati. Le variazioni saranno calcolate sulle contingenze basi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-16

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