Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo I

Art. 20

AUMENTO MINIMO

In vigore dal 29 ott 1960
Agli operai che, per effetto dell'applicazione del presente contratto, non conseguano un aumento della retribuzione globale di almeno il 4 per cento della retribuzione stessa, sarà assicurata detta percentuale minima, in aggiunta alla retribuzione individuale di fatto. Il relativo importo verrà a costituire il terzo elemento di cui all' o si aggiungerà a quello esistente. L'aumento di cui al primo comma assorbe, fino alla sua concorrenza, i miglioramenti economici concessi agli operai successivamente al 1 febbraio con espressa clausola del loro assorbimento nel caso di futuri aumenti derivanti da accordi di carattere generale. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma primo gli operai, la cui retribuzione globale di fatto sia già superiore di almeno lire 70 per gli uomini adulti, lire 50 per le donne e lire 35 per i minori rispetto ai minimi di retribuzione complessiva (paga base e contingenza) previsti dal presente contratto. (Vedasi chiarimento a verbale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-20

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