Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 22
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 29 ott 1960
Le norme di cui al presente titolo hanno decorrenza dal 25 marzo e resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituite dai singoli contratti nazionali di categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-22