Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo II

Art. 23

MINIMI DI STIPENDIO

In vigore dal 29 ott 1960
Con decorrenza dal 1 aprile 1946 saranno applicati per gli impiegati i seguenti minimi di stipendi: Parte di provvedimento in formato grafico Le disposizioni, di cui all' relative alla ricostituzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche agli impiegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-23

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