Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo II
Art. 23
MINIMI DI STIPENDIO
In vigore dal 29 ott 1960
Con decorrenza dal 1 aprile 1946 saranno applicati per gli impiegati i seguenti minimi di stipendi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le disposizioni, di cui all' relative alla ricostituzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche agli impiegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-23