Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo II
Art. 25
ADEGUAMENTI STIPENDI
In vigore dal 29 ott 1960
Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati, con decorrenza dal 1 aprile ed a prescindere dagli scarti percentuali per
zona, gli aumenti di cui alla seguente
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tali aumenti verranno limitati alla metà nei confronti di quegli impiegati, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti superiore alle cifre indicate nella
seguente
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-25