Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo II
Art. 26
DIMISSIONI
In vigore dal 29 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento di cui all' del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937:
la metà quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti;
i tre quarti quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superati i cinque anni ma, non i 10 di servizio compiuti;
l'intero trattamento quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio compiuti.
All'impiegata, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dal citato .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-26