Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo II

Art. 28

COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO

In vigore dal 29 ott 1960
Alla situazione risultante dagli verranno aggiunti gli aumenti di merito attribuiti al singolo impiegato. Non si considerano aumenti individuali di merito quelli concessi ad una larga maggioranza di impiegati. Tenuto conto delle difficoltà di identificare nella situazione individuale di ciascun impiegato la parte attinente al merito, nella prima sistemazione stipendiale realizzata dal presente accordo, si conviene che l'ammontare da attribuire a tale titolo non debba, superare le cifre della seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico L'eccedenza del trattamento individuale rispetto alle cifre della tabella sopra riportata viene attribuita per il 50 per cento al presumibile merito e per il restante 50 per cento per anzianità; tuttavia la quota, da attribuirsi ad anzianità, non può ridurre al di sotto della metà l'importo degli aumenti di anzianità da attribuirsi in forza dell' del presente accordo; il residuo, ove non sia assorbito dagli aumenti del nuovo minimo di stipendio o della nuova contingenza, verrà attribuito al terzo elemento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-28

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