Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo III

Art. 32

RETRIBUZIONE

In vigore dal 29 ott 1960
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) dell'articolo precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il capo sorvegliante di miniere, l'assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il sorvegliante di miniera, il capo usciere, il capo fattorino, ecc. I minimi di retribuzione, derivanti dalla assegnazione alle due categorie predette risultano dalla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico Le disposizioni, di cui all' e relative alla ricostruzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche ai lavoratori considerati nel presente titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-32

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