Art. 25 · ADEGUAMENTI STIPENDI
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo II

Art. 25

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ADEGUAMENTI STIPENDI

In vigore dal 29 ott 1960
Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati, con decorrenza dal 1 aprile ed a prescindere dagli scarti percentuali per zona, gli aumenti di cui alla seguente TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico Tali aumenti verranno limitati alla metà nei confronti di quegli impiegati, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti superiore alle cifre indicate nella seguente TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-25