Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 19
FRAZIONABILITÀ DELLA CONTINGENZA E DEL TERZO ELEMENTO
In vigore dal 29 ott 1960
La indennità di contingenza e l'eventuale "terzo elemento" si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad 8 ore od al maggiore orario contriattuale, proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuino lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.).
Per ogni ora di lavoro straordinario sarà aggiunta alla paga base, maggiorata delle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennità di contingenza e dell'eventuale terzo elemento.
Restano salve, limitatamente alla nuova contingenza, le condizioni di miglior favore nei casi in cui la contingenza o indennità sostituitive non siano attualmente frazionabili.
Le associazioni territoriali competenti prenderanno in esame la situazione in cui la frazionabilità è applicata solo per una parte della indennità di carovita o contingenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-19