Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo I
Art. 7
LAVORI DISCONTINUI
In vigore dal 29 ott 1960
L'orario normale di lavoro per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere.
Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliate a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariate, la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga orarla ridotta del 37 per cento.
Il lavoro prestato oltre la decima ora sarà compensate in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-7