Art. 19 · COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE DI MIGLIORE FAVORE
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 19

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COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE DI MIGLIORE FAVORE

In vigore dal 29 ott 1960
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE DI MIGLIORE FAVORE Le disposizioni del presente contratto che regolano i minimi di paga e l'indennità di contingenza si considerano inscindibili, nell'ambito di ciascuna delle due voci (minimi di paga e contingenza). Eventuali regolamentazione concordate su ciascuna di dette voci, più favorevoli ai lavoratori, rimangono in vigore, fermo restante quanto stabilito all' circa gli assorbimenti e conguagli reciproci tra retribuzione e contingenza. Le organizzazioni sindacali del lavoratori interessati hanno facoltà entro 20 giorni dalla data del presente accordo di esercitare diritto di opzione, per la disciplina di ciascuna voce secondo il presente contratto, o per quella esistente, o di concordare quegli adattamenti che risultassero necessari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-19