Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord
Art. 17
17 / 63QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI FAMIGLIA E FAMILIARI
In vigore dal 29 ott 1960
Le quote suppletive per capi famiglia, e per i familiari a carico, nelle località ove sono previste nei contratti esistenti, resteranno invariate e corrisposte secondo i criteri vigenti, separatamente dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di una eventuale trasformazione ispirata a criteri mutualistici.
La quota suppletiva familiare della donna capo famiglia sarà fissata in misura tale che il totale: quota suppletiva + indennità base, risulti uguale per l'uomo e per la donna capo famiglia. Si considera capo famiglia la donna che percepisce gli assegni familiari, salvo che altro membro convivente nella famiglia percepisca esso stesso le sopradette quote suppletive.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-17