Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo III
Art. 34
DISPOSIZIONI VARIE ED INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 29 ott 1960
Le disposizioni, di cui agli del titolo precedente si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente titolo, salvo che per l'indennità in caso di dimissioni, che verrà corrisposta nelle percentuali di cui all' riferite alla misura di cui al primo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-34