C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte VParte V

Art. 5

COTTIMO

In vigore dal 28 ott 1960
Le parti, pur riconoscendo che nell'industria delle conserve animali non si effettua di regola lavoro a cottimo, concordano comunque, per il caso in 'cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato in allegato. La percentuale prevista dal detto accordo viene riproporzionata, al 10% (dieci per cento) della, paga base contrattuale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-5-6

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