C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V›Parte V
Art. 4
CORRESPONSIONE GENERI IN NATURA
In vigore dal 28 ott 1960
Le aziende corrisponderanno settimanalmente a tutti i lavoratori, in relazione alla effettiva, per il loro consumo familiare, generi in natura nella sequente misura ed a prezzo di listino con lo sconto del 40 per cento:
- 1 kg. di polpa bovina o suina;
- 2 kg. di grassi (lardo, sugna, strutto); in quanto disponibili, con facoltà di sostituzione, da parte delle aziende, con altro di equivalente valore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-4-6