C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V›Parte V
Art. 3
INDENNITÀ DISAGIO FREDDO E LAVORI IN AMBIENTI BAGNATI INDENNITÀ DISAGIO CALDO
In vigore dal 28 ott 1960
INDENNITÀ DISAGIO FREDDO E LAVORI IN AMBIENTI BAGNATI
INDENNITÀ DISAGIO CALDO
Ai lavoratori che prestano la loro attività in celle frigorifere sarà corrisposta una speciale indennità denominata "disagio freddo" nella misura di:
- orarie L. 14 da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero;
- orarie L. 18 da 5 gradi sotto zero in poi.
Tale indennità sarà corrisposta limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato nelle celle frigorifere, non calcolando i periodi di tempo inferiore in 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo delle indennità in questione i singoli periodi di tempo trascorsi nelle celle saranno sommati, semprechè ogni singolo periodo non sia inferiore a 10 minuti consecutivi come sopra detto.
Le frazioni superiori alla mezz'ora, risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora.
Ai lavoratori adibiti a mansioni in luoghi particolarmente bagnati (mattazione e sventramento budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti) e limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in detti luoghi, sarà corrisposta una indennità speciale di L. 6 orarie.
Ai lavoratori addetti alle stufe sarà corrisposta una indennità di disagio caldo nella misura di L. 10 orarie.
Le indennità speciali di cui al presente articolo, non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario nè saranno considerate utili ad alcun altro effetto contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-3-6