C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V›Parte V
Art. 2
INDUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 28 ott 1960
Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori.
giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.
Agli operai stessi verranno forniti annualmente:
- due paia di calze di lana.
Ai lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in luoghi particolarmente bagnati (mattatoio e sventramento - lavanderia - budelleria - tripperia - cottura prosciutti) verranno forniti in uso:
- un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto
- un grembiule impermeabile.
Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o una tuta, e alle operaie una vestaglia.
Agli operai addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-2-6