C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV›Parte IV
Art. 12
DURATA E DECORRENZA
In vigore dal 28 ott 1960
Il presente Contratto avrà la durata di due anni.
Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta (di ritorno in caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
Chiarimento a verbale.
Il presente accordo decorre dal 1 settembre 1959 e avrà durata fino al 30 settembre 1906.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-12-4