C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV›Parte IV
Art. 8
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 28 ott 1960
Qualora nell'interpretazione e nella. applicazione del presente contratto o-nello svolgimento del, rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.
La procedura conciliativa di cui al presente articolo deve essere seguita anche per le controversie relative all'interpretazione e alla applicazione delle norme di cui all' dell'accordo aggiuntivo (cottimo).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-8-5