C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IVParte IV

Art. 3

ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 28 ott 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-3-5

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