C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 5
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
In vigore dal 28 ott 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per per iscritto agli operai confermati in servizio:
1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidate;
3) il trattamento economico.
Analoga comunicazione sarà fatta agli operai già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall' (passaggio e cumulo di mansioni).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-5