C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 10

TRATTAMENTO DEGLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI

In vigore dal 28 ott 1960
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923 n. 692. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all' del presente contratto. Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto ore fino al limite massimo dell'orario normale di cui all' del Contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Qualora gli autisti dovessero compiere anche operazioni di carico e scarico, verrà determinata fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro. Le indennità di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-10

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