C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 8

DONNE E FANCIULLI

In vigore dal 28 ott 1960
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell' della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-8

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