C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 8
8 / 135DONNE E FANCIULLI
In vigore dal 28 ott 1960
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell' della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-8