C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 15

SOSPENSIONE DEL LAVORO

In vigore dal 28 ott 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti entro i limiti del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-15

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