C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 17
RECUPERI
In vigore dal 28 ott 1960
E amesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi e quello in cui è avvenuta la interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-17