C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 22

PREMI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 28 ott 1960
Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1-1-1944, verrà corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianità nelle seguenti misure: - al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale; - al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Ai fini del computo delle anzianità pregresse al 31 gennaio 1944, agli effetti della maturazione dei premi di cui al presente articolo in armonia, con quanto previsto dal precedente C.C.N 12 marzo 1949, si stabilisce che le anzianità comunque risultanti residue alla data del 31 dicembre 1943 (intendendo come tali quelle che per non aver raggiunto i termini previsti per la maturazione dei premi non sono state liquidate) saranno computate nella misura del 50% e si aggiungeranno alle anzianità che maturano successivamente al 1 gennaio 1944. Vedi prontuario per il pagamento dei premi di anzianità - allegato n. 1. Comunque il cumulo dei premi di anzianità previsti dal presente articolo e di quelli di cui al 3° comma del l' del Contratto Nazionale 12-3-1949 non potrà superare per ogni operaio le 375 ore. Chiarimento a verbale Le parti danno atto che l'anzianità valida agli effetti del diritto al premio di anzianità non deve essere stata interrotta da risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianità pregressa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-22

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