C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 25
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 28 ott 1960
In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.
Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base più eventuali aumenti di merito più la indennità di contingenza, più indennità speciale, più eventuale indennità di mensa; per gli operai retribuiti ad incentivo si fa, riferimento ai guadagno medio dell'ultimo trimestre.
Nel caso di inizio o di cessazione dei rapporto di lavoro nel corso dell'anno gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-25