C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 26
TRASFERTE
In vigore dal 28 ott 1960
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari tra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Qualora il datore di lavoro richieda, esplicitamente all'operalo delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, di cui all', tali prestazioni saranno retribuite come straordinarie.
L'importo approssimativo delle spese di cui ai primo comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio, alla fine della trasferta.
Dichiarazione a verbale
Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-26