C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 24

FERIE

In vigore dal 28 ott 1960
L'operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base, più aumento di merito, più contingenza più indennità speciale, più eventuale indennità di mensa) nella misura di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità 12 giorni; dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità 14 giorni; dal 16° al 19° anno compiuto di anzianità 16 giorni; oltre il 20° anno compiuto di anzianità 18 giorni. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alla ferie per l'anno precedente. I giorni festivi di cui all' ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie e pertanto o si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale, oppure al pagamento del relativo trattamento. L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà effettuato in via anticipata a chi ne farà richiesta. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie. In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturata. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero. Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-24

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