C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 14
GIORNI FESTIVI, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI
In vigore dal 28 ott 1960
Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all';
b) le festività del:
1) 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
2) 1 maggio (Festa del Lavoro);
3) 2 giugno (Fondazione della Repubblica;
4) 4 novembre (Giorno dell'Unità Nazionale);
c) le seguenti festività infrasettimanali;
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedi di Pasqua (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) S.S. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1 novembre)10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre).
Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e e) valgono in norme di legge.
d) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per la festa del S. Patrono, qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale qualora non fosse intervenuta la festività del S. Patrono.
In caso di prestazione di lavoro nella festività del S. Patrono sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione - indennità di contingenza compresa - per le ore lavorate come in giorni feriali, cioè senza maggiorazione di lavoro festivo.
Nei casi di assenza dal lavoro, dovuta ai malattia od infortunio, gravidanza o puerperio, nel giorno festivo del S. Patrono l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-14