C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 19

APPRENDISTATO

In vigore dal 28 ott 1960
È apprendista colui che viene assunto in età fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica. È consentita l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di anni 20. Per gli apprendisti che abbiano già effettuato in periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi. Nel caso il cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva ferme restando le norme di cui all') la interruzione stessa sarà pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva. I giovani sono ammessi all'assunzione in qualità di apprendista fino alla età massima sopra indicata salvo che non risulti applicabile il comma precedente. La durata dell'apprendistato non può superare i tre anni. L'apprendista di età superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Il datore di lavoro ha il dovere: a) di curare, o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell'apprendistato; c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari purchè frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi degli della legge 19 gennaio 1955, n. 25 sulla disciplina dell'apprendistato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-19

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