C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 23
MODALITÀ DA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 28 ott 1960
Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono.
Di eventuale cambiamento delle modalità consuetudinarie di pagamento l'azienda darà congruo preavviso.
Nel caso che il pagamento non avvenga, settimanalmente gli operai avranno un acconto settimanale corrispondente a circa il 90 per cento della retribuzione maturata.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinché il competente Ufficio possa provvedere all'immediato conguaglio delle differenze.
Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.
In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovrà essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-23