C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V›Parte V
Art. 5
134 / 135COTTIMO
In vigore dal 28 ott 1960
Le parti, pur riconoscendo che nell'industria delle conserve animali non si effettua di regola lavoro a cottimo, concordano comunque, per il caso in 'cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato in allegato.
La percentuale prevista dal detto accordo viene riproporzionata, al 10% (dieci per cento) della, paga base contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-5-6