CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 22

LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In vigore dal 22 ott 1960
Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo soltanto all'atto della paga, in fine settimana, mediante preavviso di sei giorni a mezzo di lettera raccomandata. È in facoltà delle parti di sostituire al periodo di preavviso il pagamento integrale dei giorni di lavoro mancanti al compimento del periodo stesso. Il licenziamento del personale, eccetto per motivi gravissimi non potrà avvenire nei sessanta giorni antecedenti il capo d'anno nel trenta giorni antecedendi il Ferragosto o la Pasqua, semprechè in tali circostanze vengano raccolte per consuetudine mancie per le suddette ricorrenze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-22

In sintesi

Il licenziamento o le dimissioni del lavoratore non in prova devono essere comunicati tramite lettera raccomandata con un preavviso di sei giorni. Tale comunicazione deve coincidere con il momento del pagamento a fine settimana. Le parti possono comunque concordare di sostituire il preavviso lavorato con il pagamento dei giorni corrispondenti. Infine, salvo motivi gravissimi, il datore di lavoro non può licenziare nei sessanta giorni prima di Capodanno o nei trenta giorni prima di Ferragosto e Pasqua, se in tali periodi è consuetudine raccogliere le mance.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la cessazione del rapporto di lavoro per tutelare la continuità del servizio e garantire un congruo preavviso alle parti. Inoltre, protegge il lavoratore dal licenziamento nei periodi festivi in cui matura il diritto alle mance d'uso.

A chi si applica

Si applica ai datori di lavoro e ai dipendenti (non in prova) delle imprese di barbieri, parrucchieri per signora, misti ed affini.

Esempio pratico

Un parrucchiere decide di licenziare un proprio dipendente a fine settimana, inviandogli una raccomandata con sei giorni di preavviso o pagandogli direttamente le giornate equivalenti. Tuttavia, se nel salone si raccolgono mance per Pasqua, il titolare non potrà licenziarlo nei trenta giorni precedenti tale festività, a meno che non sussistano motivi gravissimi.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'atto della paga a fine settimana con preavviso di sei giorni, oppure obbligo di pagamento integrale delle giornate lavorative mancanti; divieto di licenziamento nei periodi antecedenti le festività indicate in presenza di raccolta consuetudinaria di mance, salvo motivi gravissimi.

Domande frequenti

Come e quando devono essere comunicati il licenziamento o le dimissioni?Devono avvenire all'atto della paga a fine settimana, mediante una lettera raccomandata con sei giorni di preavviso.
È possibile evitare di lavorare durante il periodo di preavviso?Sì, è data facoltà alle parti di sostituire il periodo di preavviso con il pagamento integrale dei giorni di lavoro mancanti.
In quali periodi è vietato licenziare il personale?Il licenziamento è vietato nei 60 giorni prima di Capodanno e nei 30 giorni prima di Ferragosto o Pasqua, purché vi sia la consuetudine di raccogliere mance, salvo che ricorrano motivi gravissimi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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