Art. 22
LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-22
LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
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Il licenziamento o le dimissioni del lavoratore non in prova devono essere comunicati tramite lettera raccomandata con un preavviso di sei giorni. Tale comunicazione deve coincidere con il momento del pagamento a fine settimana. Le parti possono comunque concordare di sostituire il preavviso lavorato con il pagamento dei giorni corrispondenti. Infine, salvo motivi gravissimi, il datore di lavoro non può licenziare nei sessanta giorni prima di Capodanno o nei trenta giorni prima di Ferragosto e Pasqua, se in tali periodi è consuetudine raccogliere le mance.
La norma disciplina la cessazione del rapporto di lavoro per tutelare la continuità del servizio e garantire un congruo preavviso alle parti. Inoltre, protegge il lavoratore dal licenziamento nei periodi festivi in cui matura il diritto alle mance d'uso.
Si applica ai datori di lavoro e ai dipendenti (non in prova) delle imprese di barbieri, parrucchieri per signora, misti ed affini.
Un parrucchiere decide di licenziare un proprio dipendente a fine settimana, inviandogli una raccomandata con sei giorni di preavviso o pagandogli direttamente le giornate equivalenti. Tuttavia, se nel salone si raccolgono mance per Pasqua, il titolare non potrà licenziarlo nei trenta giorni precedenti tale festività, a meno che non sussistano motivi gravissimi.
Obbligo di comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'atto della paga a fine settimana con preavviso di sei giorni, oppure obbligo di pagamento integrale delle giornate lavorative mancanti; divieto di licenziamento nei periodi antecedenti le festività indicate in presenza di raccolta consuetudinaria di mance, salvo motivi gravissimi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.