CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 21
LICENZIAMENTO IN TRONCO
In vigore dal 22 ott 1960
Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:
a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusto quanto detto al comma 1 dell';
b) furti o danneggiamenti volontari al materiale;
c) rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
d) assenza non giustificata per tre giorni consecutivi, e per tre volte in un anno nei giorni seguenti i festivi;
e) risse nell'azienda;
f) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza si renda incompatibile la prosecuzione del lavoro; ed in genere mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
g) recidiva in qualunque mancanza che abbia data luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-21